PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica dei farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Art. 2.

      1. Informatore scientifico del farmaco, di seguito denominato «informatore scientifico», è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      2. È compito dell'informatore scientifico comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

 

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Art. 3.

      1. Gli informatori scientifici sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.
      2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico.
      3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato dalle relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. In ogni provincia sono istituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale e alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.
      2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.
      3. Se il numero degli informatori scientifici residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

Art. 5.

      1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici eletti

 

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in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.
      2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

Art. 6.

      1. Il consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 7.

      1. Al consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici spettano le seguenti attribuzioni:

          a) compilare e tenere l'albo del collegio;

          b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e delle altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

          c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

          d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

          e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

          f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

          g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

 

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          i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

      2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, ha cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici iscritti all'albo del collegio.
      3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

Art. 8.

      1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
      2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

Art. 9.

      1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea degli iscritti.

Art. 10.

      1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici, di seguito denominato «Consiglio nazionale». Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

 

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      2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

Art. 11.

      1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.
      2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici affinché esercitino la funzione di revisore dei conti.

Art. 12.

      1. Al Consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

          a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

          b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici;

          c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

          d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

          e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali degli informatori

 

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scientifici in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori dei conti;

          f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

          g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

Art. 13.

      1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici e quelli del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14.

      1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 15.

      1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici, di seguito denominato «albo», che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

      1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

 

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Art. 17.

      1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

          b) godimento dei diritti civili;

          c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 18.

      1. Gli informatori scientifici incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

          a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

          b) per condanna penale;

          c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

          d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

Art. 19.

      1. L'informatore scientifico cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
      2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 20.

      1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i

 

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predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale e presso il Ministero della giustizia e il Ministero della salute.
      2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia e al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello di cui al comma 1, al procuratore generale della stessa corte d'appello e al Consiglio nazionale.

Art. 21.

      1. Gli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 22.

      1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

          a) l'avvertimento;

          b) la censura;

          c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno;

          d) la radiazione dall'albo.

Art. 23.

      1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, di cancellazione e di elezione nei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

 

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Art. 24.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

Art. 25.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26.

      1. Il Governo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente e ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana il relativo regolamento di attuazione. Con il predetto regolamento sono dettate, in particolare, le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali degli informatori scientifici.